Golf cart a Roma con tour operator e accompagnatore turistico: cosa dice davvero la legge (e cosa no)

In breve. Un accompagnatore turistico che conduce un golf cart elettrico per conto di un tour operator regolarmente abilitato non sta facendo né un servizio NCC, né una “navetta turistica” del DM 193/2015. È un’attività che la Corte di Cassazione — con l’ordinanza n. 27218 del 21 ottobre 2024 — ha riconosciuto come legittima e strumentale al pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011). Qui sotto trovi il quadro normativo aggiornato, la sentenza spiegata punto per punto, le quattro premesse che la difesa deve avere, i quattro nodi legali ancora aperti in cui la Cassazione non ti protegge, e — soprattutto — il protocollo operativo da usare quando ti ferma la polizia, senza farti perdere tempo davanti ai clienti.


1. Una sera, davanti a Sant’Ignazio di Loyola

Il tour scorre tranquillo. Quattro turisti seduti sul golf cart, l’accompagnatore turistico al volante, la luce dorata sui marmi della facciata di Sant’Ignazio di Loyola che riflette nei finestrini delle auto parcheggiate. Il TO ha venduto al cliente un’esperienza precisa: due ore in elettrico tra le piazze del centro, con sosta breve davanti ai punti più amati per la foto, e l’accompagnatore che cura logistica, sicurezza e ritmo della visita.

Arriva la pattuglia. Il vigile chiede i documenti, dà un’occhiata al cart e poi annuncia, in tono fermo, che il veicolo non può fermarsi nei punti turistici, che quella è competenza degli NCC, che si può solo “girare in giro” e che, se la cosa si ripete, scatterà una sanzione importante per l’autista — cifre da quattro zeri.

I clienti smettono di sorridere. Il telefono dei selfie si abbassa. L’accompagnatore ha due strade: aprire una discussione tecnica con un vigile che — legittimamente — sta interpretando il proprio ruolo, oppure dire la cosa giusta, nei termini giusti, e proseguire il tour senza far perdere all’esperienza il suo equilibrio.

Questo articolo nasce per dare la seconda strada. Non è consulenza legale — per il caso concreto serve sempre un avvocato amministrativista — ma è la ricostruzione, fatta su fonti ufficiali e sulla giurisprudenza più recente, di che cosa la legge italiana protegge realmente nel modello “tour operator + accompagnatore turistico + golf cart”, e dove invece restano nodi non ancora sciolti.


2. Tre concetti che la cronaca confonde, ma la legge tiene ben separati

Infografica: navetta turistica, NCC e pacchetto turistico sono tre figure giuridiche distinte

Il primo passo per non perdersi è distinguere tre figure che — in pagine di giornale, comunicati sindacali e perfino in alcuni verbali di polizia — vengono spesso impastate insieme. Sono tre cose giuridicamente diverse, con tre normative differenti, e capire dove finisce una e comincia l’altra è metà del lavoro.

La “navetta turistica” è una categoria tecnica di veicolo, non un tipo di servizio. È definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 ottobre 2015, n. 193. Ha caratteristiche tecniche precise — velocità massima per costruzione, dimensioni, numero di posti, omologazione — e circola solo su itinerari predefiniti autorizzati dall’ente proprietario della strada. Non è automaticamente “ogni golf cart che porta turisti”: è uno specifico veicolo atipico che deve essere immatricolato e omologato come tale.

Il noleggio con conducente (NCC) è invece un servizio di trasporto pubblico non di linea, disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21. È servizio “su richiesta del trasportato”, con tariffe non predeterminate e licenza comunale d’esercizio specifica. È il modello del transfer dall’aeroporto, della vettura prenotata per arrivare a un evento, della corsa da A a B con rimessa.

Il pacchetto turistico è una cosa terza, regolata dal Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e dalla normativa europea sui pacchetti turistici. È la combinazione di almeno due servizi turistici — fra cui può rientrare il trasporto — venduta a un prezzo forfettario per coprire l’intera esperienza di viaggio. Lo organizza e lo vende un’agenzia di viaggio o un tour operator, non un autista.

Le tre categorie possono sembrare adiacenti, ma rispondono a logiche giuridiche diverse: il veicolo (DM 193), il servizio di trasporto (L. 21/1992), il prodotto turistico complessivo (Codice del Turismo). Confondere il piano del veicolo con quello del servizio, o quello del trasporto con quello del pacchetto, è esattamente l’errore che apre i contenziosi. La buona notizia è che la Cassazione, su questo, è intervenuta — e l’ha fatto in modo che oggi possiamo richiamare con tranquillità.


3. Cosa NON siete (1): la “navetta turistica” del DM 193/2015

Partiamo dal piano tecnico. La “navetta turistica” del Decreto Ministeriale 9 ottobre 2015, n. 193 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015 — è un veicolo atipico ai sensi dell’articolo 59 del Codice della Strada. Il regolamento ne fissa caratteristiche tecniche puntuali: motore elettrico isolato, massimo otto passeggeri seduti escluso il conducente, velocità massima per costruzione non superiore a 25 km/h, lunghezza fino a 6 metri, larghezza fino a 2 metri, obbligo di parabrezza, omologazione del tipo, immatricolazione.

Il punto che spesso sfugge — e che fa la differenza giuridica — è la condizione di circolazione. La navetta turistica DM 193/2015 può muoversi solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall’ente o dagli enti proprietari della strada. Non è un’auto qualunque che si guida liberamente: è un veicolo specifico, vincolato a un percorso autorizzato dal Comune (o da chi ha titolarità della strada). Quando i giornali scrivono di “norme sulle navette turistiche”, parlano di questo: di chi può immatricolare un veicolo come navetta turistica, lungo quali percorsi può andare, con quali requisiti.

I golf cart elettrici street-legal di brand come ALBA — quelli da 4 o 5 posti, prodotti in Italia, che molti tour operator romani utilizzano da anni — non sono navette turistiche ai sensi del DM 193/2015. Sono quadricicli leggeri (o, nelle versioni più grandi, autovetture omologate M1) immatricolate per la circolazione stradale ordinaria. Una ALBA 4SC, ad esempio, è un quadriciclo leggero street-legal: si muove sulla rete stradale come qualunque altro veicolo della propria categoria, senza vincolo di itinerario predefinito imposto da un atto autorizzativo dell’ente proprietario della strada.

Conseguenza pratica: la disciplina del DM 193/2015 non ti si applica, perché il tuo veicolo non è una navetta turistica. La presenza di un articolo di giornale che racconta del dibattito sulle navette turistiche non sposta nulla del quadro normativo che riguarda il tuo veicolo: parla di un’altra categoria.


4. Cosa NON siete (2): il noleggio con conducente della L. 21/1992

Veniamo al secondo equivoco, quello che il vigile è in genere più tentato di sollevare. Il noleggio con conducente è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, che è la “legge quadro” degli autoservizi pubblici non di linea — quella che regola insieme taxi e NCC.

La definizione di NCC è precisa: servizio reso “su richiesta dei trasportati”, in modo non continuativo o periodico, con prestazione del servizio “a tempo o a viaggio”. Il prezzo è concordato di volta in volta, non vi sono tariffe predeterminate, e ogni viaggio inizia e termina nella rimessa, salvo deroghe. Il veicolo deve essere immatricolato con “uso di terzi” e deve esibire l’autorizzazione comunale; il conducente deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, possedere il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB e sostenere visite mediche specifiche.

Il modello commerciale dell’NCC è dunque un modello di trasporto a richiesta: il cliente compra una corsa, non un’esperienza turistica. Il valore venduto è lo spostamento da un punto a un altro, non il contenuto culturale della visita. È esattamente per questo che la legge sull’NCC è stringente: tutela il consumatore che paga per essere trasportato in sicurezza, da personale qualificato, con coperture assicurative dedicate al trasporto persone per conto terzi.

Il modello del tour operator che vende un pacchetto turistico è un’altra cosa: il cliente non chiama il numero perché ha bisogno di andare da A a B, ma perché vuole comprare il prodotto “tour del centro storico in elettrico con accompagnatore”. Il trasporto, nel pacchetto, è un componente strumentale — necessario, ma accessorio rispetto al servizio principale, che è l’esperienza turistica.

La distinzione è semplice nei principi, e diventa decisiva quando bisogna spiegare al vigile in cosa consiste esattamente la tua attività. Tu non stai facendo NCC. Stai eseguendo, materialmente, un pacchetto turistico già acquistato dal cliente presso il tour operator. La legge che ti riguarda non è la L. 21/1992: è il Codice del Turismo.


5. L’articolo 85 del Codice della Strada e la sanzione che il vigile può minacciare

A questo punto serve un passaggio tecnico, perché la cifra spesso citata dai vigili non esce dal nulla. L’articolo 85 del Codice della Strada — al comma 4 — prevede che “chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249”. La sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi.

Quattro zeri davanti a una virgola, dunque, sono il riferimento corretto della forchetta: una contestazione di NCC abusivo, in caso di accertamento, può arrivare a sfiorare la cifra che hai sentito gravitare in giro, soprattutto se la pattuglia opta per il massimo della forchetta. È una sanzione seria, e quando si è davanti ai clienti — magari stranieri, che dovrebbero godersi la visita — l’effetto psicologico è importante anche solo la minaccia.

Il punto, però, è che l’art. 85, comma 4 si applica a chi adibisce a noleggio con conducente un veicolo che non è destinato a quell’uso, e a chi svolge attività di NCC senza la relativa autorizzazione. Se tu non stai facendo NCC — se cioè la tua attività materiale è l’esecuzione di un pacchetto turistico per conto di un TO regolarmente abilitato — il presupposto applicativo della norma manca. È esattamente questo il varco che la Cassazione ha aperto nel 2024.

A questo si aggiunge il tema dell’articolo 116, commi 16 e 18 del Codice della Strada, che riguarda invece la posizione del conducente — l’eventuale carenza dell’abilitazione professionale richiesta per il servizio NCC. Anche qui, se l’attività non è NCC, la sanzione presuppone una qualificazione del servizio che non sussiste. Vedremo come la Cassazione ha sciolto entrambi i nodi nella stessa decisione.


6. Cosa siete davvero: tour operator che esegue un pacchetto turistico

Per spiegare correttamente cosa state facendo, bisogna ricostruire il modello giuridico dalla parte del prodotto venduto, non dalla parte del veicolo.

Il tour operator è disciplinato dal Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e dalla normativa europea sui pacchetti turistici (Direttiva UE 2015/2302 e successive modifiche). L’articolo 33 del Codice del Turismo, comma 1, lettera a) include espressamente il trasporto di passeggeri tra i servizi turistici che possono comporre un pacchetto. Insieme al trasporto, possono entrare nel pacchetto l’alloggio, le visite guidate, le escursioni, le esperienze culturali, le degustazioni, e qualsiasi altro servizio turistico configurabile come tale.

Quando un TO vende un tour in golf cart nel centro di Roma, il prodotto venduto è il pacchetto turistico: l’esperienza guidata e accompagnata, in elettrico, con itinerario predisposto dal tour operator, della durata e con le soste programmate dall’organizzatore. Il cliente paga il prezzo del pacchetto, non una tariffa di corsa al chilometro. Il TO è responsabile dell’intera esecuzione (artt. 41 e seguenti del Codice del Turismo), e a chi materialmente esegue il tour — l’accompagnatore turistico — è affidata la conduzione logistica e l’assistenza al gruppo.

L’accompagnatore turistico, nel modello italiano (oggi inquadrato come professione turistica autonoma), ha una funzione precisa: accompagna, assiste, coordina, fornisce informazioni di natura logistica e di carattere generale sui luoghi attraversati. Non è — questo è il limite cruciale — una guida turistica nel senso tecnico della L. 13 dicembre 2023, n. 190: non illustra il patrimonio artistico, archeologico e culturale nello specifico, non sostituisce la guida turistica abilitata.

L’AT che lavora per conto del TO mette dunque a disposizione due cose: la propria competenza professionale (accompagnamento, logistica, gestione del gruppo, sicurezza) e — in molti modelli operativi — la propria patente per la conduzione del veicolo del tour operator. Il rapporto giuridico è chiaro: il TO è il committente e l’organizzatore; l’AT è il professionista che esegue il servizio sul campo; il cliente è il viaggiatore che ha comprato un pacchetto.

Questa è la cornice. Tutto il resto — la sentenza, la difesa al vigile, il protocollo Mente Fredda — discende da questo modello. Se questo modello è regolare, voi siete protetti. Se manca uno qualunque dei suoi pezzi, la protezione si indebolisce, e quei nodi li affrontiamo a parte nel paragrafo 10.


7. La sentenza che ridefinisce i confini: Cassazione 27218/2024

Timeline della sentenza Cassazione 27218/2024 sul trasporto turisti da parte del tour operator

Veniamo al fulcro. La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con ordinanza n. 27218 del 21 ottobre 2024 (decisione assunta in camera di consiglio il 31 gennaio 2024, depositata il 21 ottobre 2024, relatrice cons. Milena Falaschi) ha affrontato — su un caso reale — esattamente la materia che qui interessa.

La vicenda è quella di un’agenzia di viaggio fiorentina che nel 2018 era stata sanzionata dalla Polizia Locale di Siena per aver trasportato turisti con un minivan di nove posti, regolarmente immatricolato a uso privato (proprio), nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso. La contestazione, in primo grado e in appello, era stata che l’attività configurasse noleggio con conducente esercitato senza autorizzazione, e che il veicolo, immatricolato a uso privato, fosse stato adibito a un uso non consentito. Sanzioni applicate: art. 85, comma 4, e art. 116, commi 16 e 18 del Codice della Strada. Il Giudice di Pace di Siena, nel 2019, aveva confermato il verbale. Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell’appello, nel 2021 aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che — testualmente — non fosse possibile l’utilizzo di un’autovettura adibita a uso privato da parte di un’agenzia di viaggi per il trasporto di persone durante un’escursione turistica, anche nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso.

La Cassazione ha ribaltato. Il principio enunciato — e qui ci sono diversi passaggi che vale la pena tenere a memoria — è duplice.

Primo: il trasporto di passeggeri è un servizio espressamente previsto dal Codice del Turismo come componente del pacchetto turistico. L’agenzia di viaggio (e, per estensione applicativa, il tour operator) non ha alcun obbligo di rivolgersi a terzi per eseguire materialmente quel trasporto, quando questo è strumentale alla propria attività. La Cassazione, su questo, richiama il precedente del Consiglio di Stato (sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009): tra le attività proprie delle agenzie di viaggio è compreso anche l’uso di mezzi di trasporto propri per l’organizzazione di viaggi o di escursioni, senza obbligo di esternalizzare il servizio a operatori NCC.

Secondo: il veicolo di proprietà dell’agenzia di viaggio, regolarmente immatricolato anche con dicitura “uso privato” o “uso proprio”, può essere utilizzato per il trasporto dei clienti ai quali è stato venduto un pacchetto turistico tutto compreso. Non si tratta di NCC, perché manca il presupposto dell’autoservizio pubblico non di linea — il servizio non viene reso “su richiesta del trasportato” come servizio di trasporto autonomo, ma come componente strumentale di un pacchetto turistico già acquistato. Non è la dicitura della carta di circolazione a qualificare la natura del servizio: è la natura sostanziale dell’attività.

La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Siena e annullato i verbali originari. La società ricorrente è stata reintegrata con condanna alle spese del Comune.

Da quel momento, in tutta Italia, c’è un orientamento di legittimità chiaro. Non è ancora “diritto vivente” costruito su una pluralità di pronunce, ma è una pronuncia di sezione semplice della Suprema Corte che — sulla materia — interviene direttamente. Per chi opera nel settore, è il riferimento di base.

Conviene tenerla in tasca, letteralmente: stampata, con gli estremi visibili, da poter mostrare nel caso il vigile chieda. Il numero è 27218, la data è 21 ottobre 2024, la sezione è la II Civile della Cassazione. È pubblica, è citata da decine di testate di settore (Confartigianato, Fiavet, L’Agenzia di Viaggi Magazine, T24, oltre che da numerose riviste specializzate di polizia locale), ed è il modo più rapido per riportare la conversazione sul terreno corretto.


8. Il quadro Lazio in movimento: la PDL 247 e il ritiro del 27 maggio 2026

Nei mesi scorsi il quadro normativo regionale ha vissuto un momento di tensione, e capirne il perché aiuta a non lasciarsi confondere da titoli di giornale.

A marzo 2026 la Regione Lazio aveva proposto, all’interno di un disegno di legge regionale numero 247, una modifica al regolamento del trasporto pubblico locale che avrebbe introdotto la categoria delle “navette turistiche” come specifico servizio del TPL. La definizione che veniva proposta era quella di veicoli atipici elettrici, fino a otto passeggeri esclusi il conducente, per finalità turistico-ricreative, da svolgere “su itinerari predefiniti autorizzati dall’ente proprietario della strada”. Una versione regionale, dunque, della definizione del DM 193/2015 — calibrata però per inserire i piccoli mezzi elettrici nella cornice del trasporto pubblico locale del Lazio.

La proposta ha incontrato la frontiera dura dei sindacati dei taxi e degli NCC, che l’hanno letta come una sanatoria di una concorrenza ritenuta sleale, e ha visto anche la presa di posizione critica delle associazioni di guide turistiche, preoccupate dell’abusivismo della professione. Per settimane, la PDL 247 è stata oggetto di dibattito acceso a livello regionale.

Il 27 maggio 2026, nel Consiglio regionale del Lazio, il pacchetto di norme che voleva trasformare le golf cart in navette turistiche regionali è stato ritirato. Ad oggi, dunque, non esiste in Lazio una norma regionale che classifichi le golf cart come “navette turistiche” ai sensi della disciplina regionale del trasporto pubblico locale. La materia resta governata, sul piano nazionale, dal DM 193/2015 (per chi sceglie l’omologazione “navetta turistica”) e dalla giurisprudenza di legittimità del 2024 (per chi opera come TO con veicoli propri immatricolati a uso privato).

La discussione, sui giornali, continuerà. Verranno presentate altre proposte, ci saranno altri ritiri, altre versioni. Ma la regola pratica è semplice: finché non c’è una norma vigente che classifichi un certo veicolo o un certo servizio in un certo modo, la cornice giuridica resta quella nazionale. E quella nazionale, dopo il 21 ottobre 2024, ha un riferimento chiaro: l’ordinanza 27218 della Cassazione.


9. Le quattro premesse che reggono la difesa (e non possono mancare)

La sentenza Cassazione 27218/2024 non è un lasciapassare generico per chiunque guidi un’auto piena di turisti. È un riconoscimento ben circoscritto, ancorato a un modello commerciale preciso. Se quel modello c’è, la protezione c’è. Se ne manca anche un solo pezzo, il varco di protezione si stringe — o si chiude.

La prima premessa è la qualificazione giuridica dell’organizzatore: deve trattarsi di un tour operator (o agenzia di viaggio) regolarmente abilitato all’esercizio dell’attività, con la corretta licenza e l’iscrizione presso la Camera di Commercio, e in regola con gli adempimenti del Codice del Turismo (informativa al viaggiatore, assicurazione obbligatoria, fondo di garanzia o equivalente, ecc.). Il modello “TO-mascherato” — chi vende corse spacciandole per tour ma non ha la struttura imprenditoriale del tour operator — non è coperto dalla sentenza.

La seconda premessa è la natura sostanziale del prodotto venduto: deve essere un pacchetto turistico tutto compreso. Il contratto, il voucher, la fattura devono mostrare con chiarezza che il cliente ha acquistato un’esperienza turistica composta da almeno due servizi combinati (tipicamente: trasporto + visita/accompagnamento; meglio se anche con elementi accessori come degustazioni, ingressi, materiale informativo). Se il prodotto è in realtà una corsa con etichetta “tour”, il TO non è coperto.

La terza premessa è la regolarità del veicolo: deve essere omologato per la circolazione stradale e immatricolato per il trasporto di persone secondo la propria categoria di omologazione. Un golf cart non omologato per uso stradale — quelli pensati solo per i golf club o per spazi privati — non può circolare su strada pubblica, e quindi non rientra in nessuno scenario protettivo. Un veicolo modificato o privo di copertura assicurativa adeguata è fuori dal perimetro a prescindere dalla qualificazione del servizio.

La quarta premessa è la regolarità del conducente sul piano della patente. Per veicoli fino a nove posti totali (conducente compreso), categoria M1 — incluso quindi un golf cart 4+1 — la patente B è sufficiente. Per veicoli con dieci o più posti totali (M2/M3), la patente di guida richiesta è la patente D (o DE se vi è rimorchio), indipendentemente dalla qualificazione del servizio come pacchetto turistico. Su questo punto la Cassazione 27218/2024 non incide: una norma di sicurezza stradale di rango così basico non è in discussione.

Se queste quattro premesse sono tutte vere — TO abilitato, pacchetto turistico vero, veicolo omologato, patente adeguata — la difesa giuridica è solida. Se una manca, bisogna fermarsi e capire cosa correggere prima di continuare a operare in quel modo.


10. I quattro nodi legali ancora aperti: dove la Cassazione NON ti protegge

Le quattro premesse che proteggono e i quattro nodi legali ancora aperti del modello tour operator + accompagnatore turistico

Il riconoscimento della Cassazione è importante, ma non copre tutto lo scenario. Ci sono almeno quattro situazioni in cui — anche dopo il 21 ottobre 2024 — la protezione viene meno. Vale la pena passarle in rassegna, sia per non illudersi, sia per capire dove sta la differenza tra un operatore corretto e uno esposto.

10.1 Se non sei un tour operator

La sentenza 27218/2024 parla espressamente di agenzia di viaggio, e la motivazione si appoggia all’art. 33 del Codice del Turismo, che disciplina le agenzie di viaggio e i tour operator. Chi opera senza la qualificazione giuridica di TO/agenzia di viaggio — il privato che si inventa il tour, il guidatore freelance che porta in giro turisti per conto proprio, l’azienda di altro settore che organizza tour come attività accessoria non dichiarata — non rientra nel principio enunciato.

Per essere precisi: la protezione presuppone un soggetto economico autorizzato a vendere pacchetti turistici. Senza quel soggetto, l’attività è facilmente requalificabile come servizio di trasporto non di linea, e la sanzione dell’art. 85, comma 4 torna applicabile in pieno. È il primo confine da rispettare, ed è il più sottovalutato.

10.2 Se il veicolo non è omologato per il trasporto di persone

Esistono in circolazione golf cart che non sono omologati per la circolazione su strada pubblica (le versioni “off-road” o “golf only” delle stesse marche che producono linee street-legal), e ne esistono altri formalmente omologati ma per categorie diverse dal trasporto di persone (i furgoncini elettrici da carico immatricolati come autocarri, ad esempio). Se circoli su strada con un mezzo non omologato, il problema non è più la qualificazione del servizio: è che il veicolo non può essere lì, qualunque cosa stia facendo.

In questo scenario, le contestazioni possibili sono diverse e cumulabili: circolazione di veicolo non immatricolato o non omologato, mancanza di copertura assicurativa, mancanza di revisione, eventuale sequestro del mezzo. La Cassazione 27218/2024 non c’entra: il varco si apre solo se il veicolo è formalmente regolare. Verifica con il TO, prima di salire al volante, la classe di omologazione del cart, la categoria sulla carta di circolazione, lo stato della revisione e dell’assicurazione.

10.3 Se il veicolo supera i nove posti totali

Il limite tecnico della categoria M1 (autovetture e veicoli per il trasporto di persone fino a nove posti compreso il conducente, ai sensi del Codice della Strada) è il discrimine: fino a nove, basta la patente B; da dieci in su, serve la patente D. Per veicoli pensati per il trasporto di gruppi più grandi — un’ipotetica navetta da otto passeggeri più il conducente, che fa nove posti, è ancora dentro M1; ma un veicolo per dieci o più passeggeri esce dalla M1 ed entra in M2/M3 (autobus), con tutta la disciplina conseguente.

C’è poi il piano separato del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), che non è una patente ma un’abilitazione aggiuntiva: il CAP di tipo KB è richiesto per chi guida professionalmente veicoli adibiti a servizio NCC o ad altri autoservizi pubblici non di linea. Nel modello tutelato dalla Cassazione 27218/2024 — TO che esegue un pacchetto turistico con veicolo proprio fino a nove posti — il servizio non è NCC, e la sentenza ha cassato anche le contestazioni ex art. 116 sull’abilitazione professionale. Per veicoli di categoria superiore (autobus), invece, il discorso si sposta su patente D e qualificazione del conducente (CQC, Carta di Qualificazione del Conducente, per il trasporto persone): qui la sentenza non aiuta.

In pratica: se il TO ti chiede di guidare un veicolo da otto, nove, dieci o più passeggeri, fai due conti. Conta sempre il conducente. Se il totale è dieci o più, serve la patente D. Punto.

10.4 Se l’AT sconfina nella guida turistica

L’ultimo nodo è quello professionale, e riguarda direttamente l’accompagnatore turistico al volante. La legge 13 dicembre 2023, n. 190 ha riformato la professione di guida turistica: solo chi ha l’abilitazione di guida turistica può illustrare professionalmente il patrimonio storico, artistico, archeologico, naturalistico e culturale, e fornire informazioni “tecniche” sui monumenti e i beni del programma nazionale.

L’accompagnatore turistico è un’altra professione, con un’altra abilitazione (regionale, fino a oggi, e in fase di evoluzione normativa). Il suo ruolo è quello di accompagnare, assistere, fornire informazioni di carattere generale e logistico sui luoghi attraversati, ma non quello di illustrare nello specifico le opere d’arte, l’architettura, l’archeologia. Quando un AT, durante il tour in golf cart, smette di “accompagnare” e inizia a “guidare” nel senso tecnico — raccontando in dettaglio storia, autori, datazioni, simbologie dei monumenti che si attraversano — sta materialmente esercitando una professione per la quale non è abilitato. È abusivismo della professione di guida turistica, sanzionato a parte e in modo separato.

La soluzione operativa, quando il TO vende un tour culturalmente ricco, è inserire nel pacchetto una guida turistica abilitata, o predisporre un audioguida professionale registrata, oppure separare nettamente la fase “accompagnamento” (a cura dell’AT, su contenuti generali) dalla fase “illustrazione del bene” (a cura della guida abilitata, in luoghi designati). Il modello regge giuridicamente se i ruoli sono distinti e correttamente svolti. Se l’AT fa anche la guida, il pacchetto è formalmente solido sul piano del trasporto ma vulnerabile sul piano della professione.


11. Accompagnatore turistico vs guida turistica: il confine professionale

Un paragrafo intero merita questo punto, perché — anche quando il modello di trasporto è impeccabile — il rischio di contestazione si sposta sul fronte professionale, ed è altrettanto serio.

L’accompagnatore turistico, come professione, nasce e si sviluppa storicamente come figura di coordinamento dei gruppi in viaggio: chi gestisce l’arrivo, la partenza, l’alloggio, gli orari, gli imprevisti, e fornisce informazioni di carattere generale sui luoghi di transito. È una figura preziosa, ma non è una guida turistica nel senso tecnico: non illustra il bene culturale come oggetto di studio, non sostituisce chi ha conseguito l’abilitazione di guida.

La guida turistica abilitata, oggi sotto l’impianto della L. 190/2023 e del DM 88/2024, ha superato un esame nazionale che copre l’intero patrimonio storico, artistico, archeologico, geografico e naturalistico d’Italia, oltre alla disciplina normativa di settore e alla lingua straniera. È iscritta nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT) presso il Ministero del Turismo. È la figura professionale autorizzata a “raccontare” il patrimonio.

Sul golf cart che attraversa il centro di Roma, queste due figure possono coabitare in modi diversi. Il modello più sicuro è il tour che include — tra i servizi del pacchetto — una guida turistica abilitata, magari per il tratto a piedi davanti al monumento principale; oppure un’audioguida professionale ben confezionata che accompagni la visita. L’AT al volante cura logistica, ritmo, sicurezza e tutto quello che riguarda l’organizzazione, senza entrare nel terreno specifico dell’illustrazione del bene.

Conviene, in questo senso, definire fin dal materiale promozionale del tour quali ruoli sono coperti e da chi: “tour in golf cart con accompagnatore turistico” è una descrizione corretta che non promette al cliente l’illustrazione professionale del patrimonio; “tour in golf cart con guida turistica abilitata” è un altro prodotto, che richiede effettivamente la presenza della guida abilitata nel tour. Mescolare le due cose nell’oggetto venduto, per poi farle eseguire dalla sola figura sbagliata, è quello che apre il fronte dell’abusivismo professionale — e non c’è sentenza che possa coprire un’attività non autorizzata sul piano della professione.


12. Quando ti ferma la polizia: protocollo Mente Fredda passo per passo

Veniamo alla parte operativa. Se la base normativa la conosci, e se il modello del TO che ti ha messo al volante è regolare, la cosa che resta da imparare è la procedura — perché perdere tempo davanti ai clienti, alzare la voce o entrare in polemica con un agente di polizia in divisa è il modo più efficace per trasformare una situazione gestibile in un piccolo disastro reputazionale.

Il protocollo Mente Fredda, che abbiamo già esplorato in un articolo dedicato sui controlli di polizia all’accompagnatore turistico, ha tre regole di base che vale la pena richiamare prima di entrare nello specifico del caso golf cart.

Regola uno: respira. Quando la divisa si avvicina, abbassa il finestrino, spegni il motore, posa le mani sul volante in modo visibile, e respira due volte profondamente. La maggior parte degli errori comunicativi che fanno scattare l’escalation arrivano nei primi venti secondi del contatto. Tu ha il tempo per scegliere come iniziare la conversazione. Usalo.

Regola due: sorridi e collabora visibilmente. Saluta, presentati, mostra che hai capito chi hai davanti e che riconosci il suo ruolo. “Buonasera, accompagnatore turistico, tour del TO X. Le mostro subito i documenti.” Niente di più, niente di meno. La collaborazione visibile è la prima cosa che disinnesca l’eventuale aggressività di una pattuglia che si aspetta resistenza.

Regola tre: parla per il cliente che sta dietro, non per il vigile davanti. Il pubblico vero della tua reazione, in quel momento, non è l’agente: sono i quattro turisti che stanno guardando la scena. La calma con cui gestisci il fermo è già una parte dell’esperienza che hanno comprato. Una pattuglia che ferma un golf cart in centro fa parte del folklore romano, se gestita bene; se la trasformi in una rissa verbale, diventa un brutto ricordo.

Sulla base di queste tre regole, la procedura specifica per il caso “golf cart fermato per sospetto NCC abusivo” si articola in cinque passaggi.

Primo passaggio — documenti. Patente, carta di circolazione del cart, polizza RC, tesserino di accompagnatore turistico, documento d’identità. Tieni tutto in una cartellina dedicata, da poter mostrare in un gesto solo. Più sei rapido, meno alimenti la tensione.

Secondo passaggio — qualificazione del servizio. Senza alzare il tono, dichiara la natura dell’attività in modo netto: “Stiamo eseguendo un pacchetto turistico già acquistato dai clienti presso il tour operator [nome], regolarmente abilitato. Non è un servizio di noleggio con conducente, è l’esecuzione materiale di un pacchetto turistico ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo.” Frase asciutta, una sola, riferimento normativo incluso.

Terzo passaggio — la sentenza. Se la pattuglia insiste, citala: “La materia è stata chiarita dalla Cassazione Civile, Sezione II, con ordinanza n. 27218 del 21 ottobre 2024.” Se la tieni stampata, mostrala; se non la tieni stampata, indicala in chiaro. Ogni operatore serio del settore ne porta una copia nel kit dei documenti del veicolo.

Quarto passaggio — la richiesta delle norme contestate. Se il vigile ancora insiste e parla di sanzione, chiedi cortesemente — e con due testimoni in macchina che sentono — quali siano le esatte norme che intende contestare, e fai mettere a verbale i suoi estremi identificativi. È un diritto, ed è anche la cosa che — in molti casi — modifica la dinamica della conversazione. Il vigile sa che il suo verbale dovrà reggere davanti al giudice di pace.

Quinto passaggio — riserva di opposizione. Se la pattuglia decide comunque di procedere con il verbale, non discuterlo sul posto. Accettalo, firmalo con riserva di ogni opposizione nei termini di legge, fai presente che ti riservi di proporre ricorso. Continua il tour. La discussione tecnica la farai dopo, in sede di opposizione, con il tuo legale.


13. Le risposte giuste, parola per parola

Per non lasciare nulla all’improvvisazione, ecco la versione “lavorata” delle risposte da dare al vigile. Sono tre livelli di escalation: il primo è quello di apertura, il secondo per quando l’agente insiste, il terzo se si arriva alla minaccia di verbale.

Livello 1 — apertura (sempre questa).

“Buonasera. Sono [nome], accompagnatore turistico, abilitato. Sto eseguendo un tour del centro storico per conto del tour operator [nome], che mi mette a disposizione il veicolo. Le mostro i documenti del veicolo e i miei. Posso esserle utile?”

Tono cortese, posizione del corpo aperta, documenti già pronti. Spesso il fermo si chiude qui: il vigile guarda, verifica e ti lascia andare. Non occorre mai entrare in tecnicalità se la conversazione non ti ci porta.

Livello 2 — se il vigile ipotizza NCC o navetta turistica.

“Mi consenta una precisazione tecnica, che credo possa esserle utile. Questa attività non è un servizio di noleggio con conducente: i clienti non hanno acquistato una corsa, hanno acquistato un pacchetto turistico dal tour operator, di cui io sto eseguendo materialmente l’esecuzione. Il riferimento normativo è l’articolo 33, comma 1, lettera a) del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011. Sulla legittimità di questo modello — agenzia di viaggio o tour operator che utilizza il proprio veicolo per il trasporto dei clienti nell’ambito di un pacchetto — è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con ordinanza n. 27218 del 21 ottobre 2024.”

Da pronunciare lentamente, con riferimenti precisi. Se hai una copia stampata della sentenza, è il momento di mostrarla. Pochi vigili insistono dopo questo passaggio: la qualificazione giuridica è troppo articolata perché possa essere liquidata sul ciglio della strada.

Livello 3 — se la pattuglia procede comunque al verbale.

“Ricevo il verbale, lo firmo con riserva di ogni opposizione nei termini di legge. Per la corretta contestazione le chiedo di indicare la norma esatta che ritiene violata e, se lo ritiene, di completare il verbale con i riferimenti dell’attività che sto svolgendo: i miei dati professionali, i dati del tour operator, gli estremi del pacchetto acquistato dai clienti. Vorrei inoltre, per cortesia, prendere nota del suo numero di matricola e del comando di appartenenza.”

Da pronunciare con calma chirurgica, senza polemica e senza ironia. Hai diritto a sapere chi ti sta verbalizzando, hai diritto a presentare opposizione davanti al giudice di pace entro trenta giorni, hai diritto a contestare il verbale in tutti i suoi aspetti (qualificazione del fatto, applicazione della norma, motivazione). Non è una sfida — è il normale funzionamento del procedimento amministrativo.

Una frase da non dire mai, qualunque cosa accada e qualunque tono assuma la pattuglia, è “tanto se potevate ci avreste già multati”. È controproducente sul piano tattico (provoca, alimenta l’escalation, alza i toni), è discutibile sul piano sostanziale (un agente può comunque procedere e lasciare al giudice la valutazione), e davanti ai turisti suona — a torto o a ragione — come una sfida. La calma vince sempre. La provocazione, anche quando è meritata, non vince mai.


14. Checklist documentale: cosa devi avere sempre a bordo

Cartellina con i documenti del veicolo e dell'accompagnatore turistico pronti a bordo del golf cart

A bordo del cart, in una cartellina dedicata o in una pochette ben organizzata, dovrebbero esserci — sempre — i seguenti documenti.

Per il conducente: patente di guida in corso di validità (categoria adeguata al veicolo); tesserino di accompagnatore turistico (originale o copia conforme); documento d’identità in corso di validità.

Per il veicolo: carta di circolazione; certificato di assicurazione RC; attestato di revisione in corso di validità; eventuale ulteriore documentazione di omologazione, soprattutto per veicoli atipici o quadricicli leggeri.

Per il tour operator: copia della licenza di tour operator/agenzia di viaggio; copia del numero di iscrizione presso la Camera di Commercio; attestazione del fondo di garanzia o equivalente; estremi della polizza obbligatoria.

Per il tour in corso: voucher del pacchetto acquistato dai clienti (o copia, anche digitale, della prenotazione); descrizione sintetica del pacchetto venduto (itinerario, durata, servizi inclusi); contatto telefonico di un referente del TO reperibile.

Per la difesa preventiva: copia stampata dell’ordinanza Cassazione 27218/2024 (o riferimenti scritti con numero, data e sezione); copia stampata dell’art. 33 del Codice del Turismo; eventuale parere legale dell’avvocato del TO sulla configurazione giuridica dell’attività.

L’idea è semplice: ogni documento che potrebbe essere chiesto, deve essere mostrabile in trenta secondi. Una cartellina chiara, ordinata, sempre nello stesso posto del cart, è già metà della professionalità che dimostri.


15. Se ti fanno comunque il verbale: cosa fare dopo

Se la pattuglia decide di procedere e ti lascia il verbale, la regola d’oro è semplice: non risolvere sul posto. Firma con riserva (è una formula che fa parte del modulo, non è una contestazione formale; lo dice anche la sezione “spazio per le dichiarazioni” del verbale stesso), continua il tour, e dedicati a ricomporre il quadro dopo, a casa o in ufficio.

Nelle ore immediatamente successive, fai tre cose. Annota — meglio se per iscritto, con orario e dettagli — l’intera dinamica del fermo: dove, quando, chi era con te, cosa è stato detto da entrambe le parti, quali documenti hai mostrato e quando, come è terminato. Più dettagli hai, più sarà solida la successiva opposizione.

Informa subito il tour operator: il TO è il committente, è suo interesse essere allineato sull’evento. Spesso il TO ha un legale di fiducia in materia di diritto del turismo, ed è il momento di metterlo in moto. Trasmetti la copia del verbale e la tua annotazione dei fatti.

Verifica i termini di opposizione: il verbale del Codice della Strada si oppone, di regola, davanti al Prefetto entro sessanta giorni dalla notifica, oppure davanti al Giudice di Pace entro trenta giorni. Le due strade hanno conseguenze diverse — il Prefetto può respingere, accogliere o ridurre la sanzione, ma se la conferma, l’importo raddoppia rispetto al verbale; il Giudice di Pace decide in giudizio. La scelta non si fa a istinto, si fa con il legale.

Per casi che riguardino specificamente l’argomento Cassazione 27218/2024 — qualificazione del servizio come pacchetto turistico e non come NCC — la difesa di solito si costruisce sull’argomento sostanziale: il prodotto venduto, il contratto con il viaggiatore, la qualifica del TO. Servono i documenti, e servono in modo ordinato. Un buon legale, davanti a un buon fascicolo, ha le carte per ottenere l’annullamento.


16. In sintesi

Golf cart elettrico in movimento durante un tour del centro storico di Roma al tramonto

Il modello “tour operator regolarmente abilitato + accompagnatore turistico al volante + golf cart elettrico street-legal entro i nove posti + pacchetto turistico tutto compreso” è, oggi, un modello che la giurisprudenza di legittimità riconosce come legittimo. Non è un servizio NCC, non è una navetta turistica del DM 193/2015: è l’esecuzione materiale di un pacchetto turistico ai sensi del Codice del Turismo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27218 del 21 ottobre 2024, ha sciolto i nodi più stringenti, riconoscendo che il TO può utilizzare veicoli propri immatricolati anche a uso privato per trasportare i propri clienti, e che il conducente — in quel modello — non è tenuto al CAP KB tipico dell’NCC.

Restano quattro nodi aperti, che vanno presidiati con attenzione: la qualifica del TO (non si improvvisa), l’omologazione del veicolo (non tutte le golf cart sono stradali), la capienza del veicolo rispetto alla patente del conducente (oltre nove posti totali serve la patente D), e il confine professionale tra accompagnatore e guida turistica (le illustrazioni del patrimonio le fa solo la guida abilitata).

Sul terreno, il protocollo è semplice: documenti pronti, qualificazione del servizio dichiarata con calma, riferimenti normativi solidi (Codice del Turismo art. 33; Cass. Civ. II, ord. 27218/2024), richiesta di estremi al vigile, riserva di opposizione, continuazione del tour. Niente polemiche davanti ai clienti, niente provocazioni sul ciglio della strada, niente parole di troppo. Il giudice di pace, semmai, lo decide dopo.

L’unica regola davvero importante, alla fine, è questa: la sicurezza giuridica si costruisce prima dell’incontro con la pattuglia, non durante. Un’azienda turistica seria — TO e accompagnatori inclusi — ha già fatto i compiti molto prima che arrivi il fermo: ha veicoli omologati, ha patenti adeguate, ha contratti puliti, ha la sentenza in tasca, ha il legale al telefono. Il giorno in cui ti fermano, non stai improvvisando: stai eseguendo un copione che già conosci.

E i clienti, dietro, lo notano. È esattamente questo a distinguere un’esperienza turistica seria da un’avventura improvvisata.


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Approfondimenti correlati:

Risorse normative ufficiali:

  • Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) — testo coordinato su Normattiva: www.normattiva.it
  • DM 9 ottobre 2015, n. 193 (Navette turistiche) — pubblicazione GU n. 283/2015, su Normattiva
  • L. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro autoservizi pubblici non di linea) — su Normattiva
  • L. 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica) — su Normattiva
  • Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 27218 del 21 ottobre 2024 — ricerca su www.italgiure.giustizia.it
  • Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 59, 82, 83, 85, 116 — su Normattiva

Disclaimer: questo articolo è informazione di carattere generale, non consulenza legale. Per la valutazione del singolo caso concreto, si raccomanda di consultare un avvocato amministrativista o civilista specializzato in diritto del turismo. La normativa è in evoluzione: si invita a verificare l’aggiornamento dei testi citati alla data di lettura.