Abusivismo Turistico a Roma 2026: la Verità su Regole e Controlli

Immagina questa scena, ripetuta in decine di varianti ogni settimana tra Piazza Venezia e il Colosseo: un accompagnatore turistico con il patentino in tasca, un gruppo di otto persone, un pullman parcheggiato a duecento metri. Un cliente indica l’Altare della Patria e chiede semplicemente “cos’è quello?”. L’accompagnatore risponde con una frase. Continua a camminare. Due minuti dopo viene fermato per un controllo.

Non sto raccontando un episodio specifico che posso verificare riga per riga — e da editore di materiali per l’esame di abilitazione, prima ancora che da accompagnatore turistico, so quanto sia pericoloso pubblicare un fatto che non si è controllato personalmente. Sto descrivendo un tipo di situazione che, in questa stagione turistica, mi arriva raccontata con una frequenza che non avevo mai visto prima. E siccome il tema dell’abusivismo turistico a Roma è ormai quotidiano tra chi lavora nel settore, vale la pena guardarlo con i numeri alla mano, non con la pancia.

Perché la verità, quando la si va a cercare nelle fonti ufficiali, è più interessante — e più scomoda per tutti — di come viene raccontata sui social.

Il contesto reale: Roma non ha mai avuto così tanti turisti

Turisti alla Fontana di Trevi durante il record di arrivi a Roma nel 2025

Partiamo da un dato che nessuno contesta. Il 2025 è stato l’anno record assoluto per il turismo a Roma: 22,9 milioni di arrivi (+3,42% sul 2024, anch’esso anno record) e 52,92 milioni di presenze (+2,87%), di cui 12 milioni di visitatori stranieri, secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio diffusi da Roma Capitale. La permanenza media in città è salita a circa 4 giorni, il doppio rispetto al periodo pre-Covid.

L’indotto economico generato dal turismo romano nel solo 2024 ha superato 13,3 miliardi di euro — più della somma di Venezia, Milano, Firenze e Napoli messe insieme, secondo le stime del Sole 24 Ore riprese dall’Assessorato al Turismo di Roma Capitale — mentre l’occupazione nel comparto turistico-ricettivo cresce stabilmente del 5,5% l’anno da tre anni consecutivi.

A livello nazionale il quadro è coerente: secondo l’Istat, il 2024 è stato un nuovo anno record per il turismo in Italia, con arrivi cresciuti del 4,5% e presenze del 4,2% rispetto al 2023, trainati da una componente straniera in aumento dell’8,9% — una performance migliore di Spagna, Francia e Germania. E se si allarga lo sguardo ai vent’anni, tra il 2000 e il 2017 gli arrivi turistici complessivi in Italia sono cresciuti del 53,9%, superando i 123 milioni, secondo l’elaborazione di Banca d’Italia su dati Istat.

Questo è il punto di partenza che manca quasi sempre nella narrazione sull’abusivismo turistico a Roma: non stiamo parlando di un settore in crisi da proteggere per pietà, ma di uno dei motori economici più potenti della Capitale, in crescita strutturale da un ventennio. Ed è proprio perché il valore in gioco è così alto che la qualità di chi accompagna quei 23 milioni di visitatori dovrebbe essere la priorità numero uno — non un dettaglio.

Cosa dice davvero la legge (e perché quasi nessuno la conosce per intero)

Simbolo della normativa sulle professioni turistiche, Legge 190/2023

Prima di parlare di controlli, bisogna essere precisi su cosa regola davvero questo settore, perché è qui che nasce la maggior parte della confusione — anche tra gli agenti che effettuano gli accertamenti. Alla base di tutto c’è il Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79), la cornice normativa generale entro cui si inseriscono sia la disciplina delle professioni turistiche sia quella dei pacchetti e dei servizi turistici collegati: è dentro questa cornice che si muovono, ciascuna per la propria materia, la legge sulla guida turistica che segue e le norme sui pacchetti turistici richiamate più avanti a proposito dei golf car.

Guida turistica e accompagnatore turistico non sono la stessa cosa

La Legge 13 dicembre 2023, n. 190, “Disciplina della professione di guida turistica”, ha introdotto per la prima volta una disciplina nazionale uniforme per le guide turistiche, superando la frammentazione delle leggi regionali e istituendo l’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT). Il regolamento attuativo — il Decreto Ministeriale 26 giugno 2024, n. 88 — ha reso operative le sanzioni e ha affidato ai Comuni, tramite la Polizia Locale, le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni.

La guida turistica ha competenza esclusiva sulle spiegazioni storico-artistiche statiche e dettagliate davanti a un bene culturale vincolato: un museo, un sito archeologico, una chiesa monumentale. L’accompagnatore turistico, invece, si occupa di assistenza logistica, gestione del gruppo e informazioni generali durante il viaggio, negli spazi pubblici e nelle zone di transito. Può fornire un inquadramento storico o geografico generale — “quello è il Colosseo, costruito nel 72 d.C.” è l’esempio da manuale — ma non può condurre una visita guidata strutturata davanti al monumento. Il confine, per usare i termini con cui lo spiego ai miei studenti, è questo: il bus che passa e tu spieghi è transito lecito; il bus che si ferma e resti quaranta minuti a spiegare è visita abusiva, ed è lì che scatta la competenza esclusiva della guida.

Esercizio abusivo e falsi segni distintivi: la sanzione amministrativa per chi non possiede la qualifica, o usa tessere/badge falsi per identificarsi come guida, va da 3.000 a 12.000 euro (art. 12, L. 190/2023 e art. 24, DM 88/2024). In caso di utilizzo di un falso tesserino unito alla conduzione di un gruppo, le violazioni possono cumularsi.

Sanzioni per gli intermediari: le agenzie di viaggio o i tour operator che impiegano guide non abilitate rischiano multe ancora più alte, comprese tra 5.000 e 15.000 euro.

Applicazione pratica: durante i controlli delle forze dell’ordine o della Polizia Locale, le sanzioni immediate sul campo si attestano spesso intorno ai 4.000 euro, ma possono salire fino al tetto massimo previsto dalla legge a seconda della gravità dell’infrazione. Sono cifre pensate — giustamente — per essere dissuasive contro chi lavora davvero in nero. Il problema, come vedremo, è quando la stessa severità viene applicata a chi il patentino ce l’ha e lo sta usando correttamente.

Un altro dettaglio che raramente viene raccontato: l’enogastronomia non è materia esclusiva della guida turistica. La Legge 190/2023 disciplina solo la professione di guida turistica in senso stretto; un accompagnatore che, durante un food tour, parla di fermentazione, stagionatura o tecniche di lavorazione di un prodotto tipico sta esercitando pienamente il proprio diritto. Lo stesso vale, con le dovute cautele su percorsi e soste, per i tour in bicicletta, in golf cart o in vespa: il criterio non è il mezzo di trasporto, è la natura dell’informazione fornita e il luogo in cui viene fornita.

Il nodo irrisolto: l’accompagnatore turistico non ha ancora una legge nazionale

Qui arriva il punto che spiega gran parte della confusione sul campo. Mentre la guida turistica ha oggi una cornice nazionale chiara, l’accompagnatore turistico è ancora regolato da leggi regionali diverse tra loro — nel Lazio, ad esempio, dalla L.R. 50/1985 — con requisiti, definizioni e limiti operativi che cambiano da regione a regione. Un accompagnatore abilitato in una regione non è automaticamente riconosciuto in un’altra.

Questo vuoto è stato aggravato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025 (depositata il 23 dicembre 2025), che ha dichiarato incostituzionali gli articoli 95-101 della legge toscana che disciplinava la figura dell’AT, ribadendo che l’individuazione delle professioni è competenza esclusiva dello Stato, non delle Regioni. Una pronuncia con portata potenzialmente nazionale, che lascia migliaia di accompagnatori abilitati in un limbo normativo mentre si aspetta una legge quadro che ancora non esiste.

Ne ho scritto in modo più operativo, con la procedura passo-passo per chi lavora fuori dalla propria regione, in questo approfondimento sulla riforma nazionale e la sentenza 196.

Due mestieri diversi: perché guida e accompagnatore non si possono confondere

Guida turistica abilitata con gruppo davanti al Duomo di Firenze

Per capire perché i controlli finiscono così spesso per confondere le due figure, bisogna guardare a un dato che raramente esce dai comunicati stampa: guida turistica e accompagnatore turistico non sono solo due abilitazioni diverse sulla carta. Sono due modelli di lavoro strutturalmente diversi — e lo sono su scala nazionale, non solo a Roma.

In Italia le guide turistiche abilitate sono poche rispetto alla domanda: non è un’opinione, è la motivazione ufficiale con cui il Ministero del Turismo ha giustificato l’intera riforma del 2023, legata esplicitamente alla carenza di guide certificate che favorisce l’abusivismo turistico. A giugno 2026 oltre 17.000 candidati hanno sostenuto la seconda prova scritta nazionale, dopo che delle circa 30.000 adesioni iniziali del 2025 solo una quota ridotta era arrivata all’abilitazione. Il primo agosto 2026 il Ministero ha ufficializzato 804 nuove guide turistiche, e il ministro Mazzi ha parlato comunque di carenza, pur con un totale nazionale che ha superato quota 17.000 professionisti. Ad aprile 2026 le stesse associazioni di guide hanno dovuto segnalare ad Antitrust e ANAC un caso di accaparramento automatizzato dei biglietti del Colosseo: la domanda su un singolo sito, da sola, supera l’offerta a tal punto.

In un mercato così sbilanciato, è del tutto naturale — non un demerito — che una guida abilitata privilegi gli ingressi puntuali nei grandi attrattori (Vaticano, Colosseo, Musei Capitolini) rispetto a un impegno di più giorni al seguito dello stesso gruppo: è esattamente la competenza per cui ha studiato ed è abilitata, la domanda è pressoché illimitata, e ogni sito visitato è una nuova prenotazione. Le guide turistiche hanno inoltre accesso gratuito ai luoghi della cultura in cui operano (art. 9, L. 190/2023) — un vantaggio che il bando di accreditamento 2026 del Parco Archeologico del Colosseo riserva esplicitamente alle guide e nega espressamente agli accompagnatori turistici.

L’accompagnatore turistico lavora su un modello del tutto diverso: segue lo stesso gruppo per l’intera durata del viaggio — un giorno, una settimana, a volte di più — occupandosi di logistica, trasferimenti, hotel, ristoranti, imprevisti, sicurezza. Ed è qui che nasce l’equivoco più diffuso, anche tra chi dovrebbe conoscere bene la materia: si pensa che, per restare nei propri limiti, l’accompagnatore debba lavorare quasi in silenzio, limitandosi a contare le teste sul pullman. Non è così, e non potrebbe esserlo: il suo lavoro è fatto di comunicazione costante, dall’inizio alla fine della giornata. Deve spiegare il programma, gestire i tempi, rispondere a domande pratiche, tenere alto il morale del gruppo durante un ritardo, dare indicazioni geografiche, raccontare curiosità, gestire un imprevisto in tempo reale — tutte attività che richiedono di parlare, e di parlare molto. Il limite normativo non è “non parlare”: è non sostituirsi alla guida nella spiegazione statica e dettagliata di un bene culturale vincolato. Un accompagnatore che, passando in pullman davanti al Colosseo, dice “è l’Anfiteatro Flavio, costruito nel 72 d.C.” sta facendo esattamente il proprio lavoro. Lo stesso accompagnatore che scendesse dal pullman per condurre una spiegazione strutturata dei livelli architettonici dell’edificio starebbe, quello sì, sconfinando nell’abusivismo turistico.

È una distinzione che vale a Roma come a Firenze, a Venezia come in Sicilia, perché la legge che la definisce — la 190/2023 — è nazionale. E capirla bene, prima ancora di doverla difendere davanti a un controllo, è probabilmente il modo più efficace per ridurre proprio gli equivoci da cui nascono le sanzioni più contestate.

Il test dei quattro fattori: come si stabilisce davvero il confine

Non dovrebbe essere un giudizio impressionistico, né per chi lo applica sul campo né per chi lo subisce. Il materiale con cui preparo i miei studenti all’esame di abilitazione riduce la valutazione a quattro criteri oggettivi — contenuto, modalità, durata e contesto — proprio perché la liceità di una spiegazione non dipende da quante parole vengono dette, ma da come si combinano questi quattro elementi.

Contenuto: un’informazione geografica, logistica o di orientamento (“quella è la Basilica di San Pietro”) è sempre lecita; un’analisi storico-artistica strutturata — stile architettonico, autori, fasi costruttive — non lo è, se resa da chi non ha l’abilitazione di guida.

Modalità: una spiegazione dinamica, resa camminando o a bordo del mezzo in movimento, rientra nell’accompagnamento; una spiegazione statica, con il gruppo fermo e rivolto verso il bene culturale, assume la forma di una vera visita guidata.

Durata: pochi secondi o pochi minuti di transito sono fisiologici; una sosta prolungata — il materiale che uso indica 40 minuti come soglia orientativa — trasforma il passaggio in una visita.

Contesto: uno spazio pubblico (strada, piazza) concede più margine rispetto a uno spazio privato ad accesso pubblico (museo, sito archeologico, chiesa monumentale), dove valgono i regolamenti interni del gestore, che possono vietare del tutto l’attività di guida non autorizzata, richiedere accrediti specifici ed espellere chi li viola. Il Parco Archeologico del Colosseo, ad esempio, ha un regolamento che impone l’autorizzazione per le guide, vieta gli auricolari non certificati e prevede sanzioni fino a 12.000 euro — non è vero, come pensano in molti, che “aperto al pubblico” significhi “libero per chiunque”: violare le regole di uno spazio privato può configurare anche una violazione di domicilio (art. 614 c.p.), oltre all’esercizio abusivo.

Ed è proprio l’esercizio abusivo di una professione, in generale, a poter configurare un reato — non solo un illecito amministrativo — quando ricorrono gli estremi dell’art. 348 del Codice Penale. È una norma pensata per chiunque eserciti senza titolo una professione regolamentata, e i tribunali la applicano con più cautela di quanto si pensi. Nel campo affine delle professioni di accompagnamento in ambiente naturale, per esempio, il Tribunale di Pescara ha assolto, con la sentenza n. 245/2019, un accompagnatore di media montagna accusato di esercizio abusivo della professione di guida alpina, proprio perché l’attività contestata non rientrava tra quelle di competenza davvero esclusiva della guida. Non è un precedente diretto per il turismo urbano — riguarda un’altra coppia di professioni — ma stabilisce lo stesso principio che dovrebbe valere anche per guide e accompagnatori turistici: la contestazione deve fondarsi su un’attività che rientra realmente nella riserva esclusiva, non su una generica sovrapposizione di ruolo. Sul nostro settore specifico si è espresso anche il TAR Lazio che, nella sentenza n. 5880/2018, ha ribadito che la normativa statale differenzia nettamente le due figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico — un principio che, oggi, dovrebbe orientare gli accertamenti sul campo tanto quanto orienta le difese.

Per chi si trova davanti a una contestazione sul posto, la frase che consiglio di avere pronta — la stessa che insegno nei miei materiali di preparazione — è semplice e giuridicamente corretta: “Essendo uno spazio pubblico, posso fornire un inquadramento storico generale. Per l’analisi artistica dettagliata dei monumenti, passerei la parola alla guida turistica abilitata, nel rispetto delle competenze di legge.” Non è una scappatoia: è esattamente la distinzione che la legge, il regolamento attuativo e la giurisprudenza amministrativa riconoscono — ed è materiale che vale la pena conoscere a memoria, per chi lavora sul campo da entrambi i lati del controllo.

Il vero abusivismo: quello che nessuno controlla abbastanza

Ed eccoci al cuore del problema, perché “abusivismo turistico” a Roma ha davvero un volto — solo che non è quello che viene multato più spesso.

Dentro e intorno al Colosseo, ai Fori e in Vaticano opera da anni una rete di sedicenti guide senza alcuna abilitazione, spesso organizzata attorno ai cosiddetti “free tour”: servizi presentati come gratuiti o a offerta libera, che di fatto configurano — lo ha chiarito esplicitamente il Comune di Firenze in un provvedimento del 2024 — vera e propria attività di guida o accompagnamento turistico svolta senza i requisiti di legge, e quindi pienamente sanzionabile. A Roma, la stessa dinamica si somma a rivenditori abusivi di biglietti, finti tassisti e procacciatori che intercettano i turisti fuori dalle stazioni della metropolitana o davanti ai varchi d’ingresso dei musei.

Accompagnatore turistico aiuta una famiglia a salire su un golf car regolare

Un altro fronte molto concreto, e molto romano, è quello delle golf car turistiche ormai diffusissime tra Fori, Aventino e Villa Borghese. Sono immatricolate come normali quadricicli elettrici e per circolare basta la patente B: nessuna norma le obbliga, di per sé, ad avere a bordo un accompagnatore o una guida abilitata. Il problema è che molte vengono vendute — e vissute dal cliente — come un vero tour guidato, racconto storico-artistico dei monumenti incluso: un’attività che, se strutturata così, richiederebbe il patentino. Lo denuncia da tempo proprio chi lavora in regola: “sulle golf car viene spesso svolta l’attività di guida turistica, senza le necessarie abilitazioni”, ha dichiarato a RomaToday Francesca Duimich, presidente di Federagit Confesercenti Roma e Lazio — accompagnatrice turistica abilitata dal 1979 e guida turistica abilitata dal 1989 — descrivendo un abusivismo “diffuso”. Il paradosso, raccontato da diverse fonti giornalistiche sul tema, è che spesso gli agenti fermano questi mezzi ma non riescono a multarli per esercizio abusivo della guida, perché ufficialmente il conducente “è solo un autista” e può sempre sostenere di stare semplicemente chiacchierando con i clienti. È l’esatto contrario del bersaglio sbagliato descritto più avanti in questo articolo: qui il controllo, quando c’è, fatica persino a colpire chi lavora davvero senza titolo.

Ci sono poi pratiche che si riconoscono a colpo d’occhio, se si sa cosa cercare — e che nel golf car sono particolarmente frequenti. Chi caccia clienti direttamente per strada, fermando i turisti fuori da una stazione, in un incrocio affollato o all’uscita di un museo per proporre un giro estemporaneo, è quasi sempre fuori da qualunque sistema tracciabile: i golf car di un vero Tour Operator sono assegnati, monitorati, abbinati a un itinerario e a clienti che hanno già prenotato e pagato online prima ancora di salire a bordo. Un accompagnatore turistico regolare — che mette la faccia sul proprio tesserino e risponde di un contratto firmato con il TO — non avrebbe alcun motivo per rincorrere un turista in strada: chi lo fa, nella grande maggioranza dei casi, sta semplicemente operando fuori da ogni struttura verificabile. Ci sono poi Tour Operator che chiedono ai propri driver di farsi pagare in contanti senza nemmeno avvertirli del rischio a cui li espongono: è il conducente, non chi ha organizzato il giro, a ritrovarsi esposto in prima persona a una contestazione fiscale o amministrativa, mentre l’azienda resta un passo indietro. E infine i casi più elementari ma tutt’altro che rari: società senza iscrizione alla Camera di Commercio, veicoli senza una copertura assicurativa reale per autisti e passeggeri, nessun contratto firmato con nessuno. Ognuno di questi elementi, preso singolarmente, dice già molto — al turista prima ancora che a un eventuale controllo.

Va detto, per completezza, che non tutti i golf car che operano regolarmente sono nella stessa zona grigia. Quando un golf car è condotto da un accompagnatore turistico per conto di un Tour Operator regolarmente abilitato, all’interno di un vero pacchetto turistico tutto compreso — non una semplice corsa rietichettata come “tour” — la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza n. 27218 del 21 ottobre 2024, ha riconosciuto che non si tratta di noleggio con conducente abusivo: il trasporto rientra nella nozione di “pacchetto turistico” dell’art. 33 del Codice del Turismo, così come riscritto dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva UE 2015/2302 — “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio” — e l’agenzia può utilizzare veicoli propri, anche immatricolati a uso privato, senza doverli esternalizzare a un NCC. È una sentenza che ha fatto discutere — le associazioni di taxi e NCC l’hanno criticata pubblicamente, temendo una deregolamentazione — ma che oggi resta il riferimento di legittimità per chi opera in regola. Sul fronte regionale, il tentativo del Lazio di dare ai golf car uno status specifico di “navetta turistica” (proposta di legge 247) è stato ritirato il 27 maggio 2026 dopo la protesta dei sindacati taxi; a fine luglio la Regione ha riaperto il confronto per una normativa più restrittiva, sul modello toscano. Il quadro, insomma, resta in movimento — un motivo in più per cui una legge nazionale chiara, come quella già esistente per le guide, servirebbe anche qui. Ho scritto l’analisi legale completa, comprese le condizioni che rendono un tour in golf car davvero protetto e il protocollo da seguire durante un controllo, in questo approfondimento su golf car, tour operator e legge.

Persona anziana aiutata a salire su un golf car turistico a Roma

Dall’altra parte del tavolo, anche gli operatori di mobilità elettrica si sono nel frattempo organizzati. Nel 2026 è nata METUR (Mobilità Elettrica per il Turismo a Roma), l’associazione che riunisce — secondo la stampa locale — 14 agenzie di viaggio regolari del comparto golf car. Il presidente Pascal van Duijnhoven ha spiegato, a margine di un’iniziativa di luglio 2026 patrocinata da Roma Capitale che ha portato alcuni anziani del rione Trastevere ai Musei Capitolini in golf car, che l’associazione rappresenta le aziende con flotte esclusivamente elettriche, personale qualificato e massime coperture assicurative, chiedendo alle istituzioni non norme calate dall’alto ma “un tavolo di lavoro comune”. Tra i punti del loro decalogo pubblico: impiego esclusivo di accompagnatori turistici abilitati tra i collaboratori, standard assicurativi equivalenti a taxi e NCC, e il superamento dei limiti numerici arbitrari a favore di un dimensionamento della flotta basato su dati reali. È lo stesso principio, applicato a un altro segmento della filiera, che Federagit chiede per gli accompagnatori: regole chiare e uniformi invece di un mosaico di divieti locali. Il tavolo comune invocato da METUR, però, non si è ancora materializzato del tutto: appena due settimane dopo quell’evento, un vertice chiuso tra Fratelli d’Italia e i sindacati taxi per accelerare su una legge regionale più rigida si è tenuto senza alcuna azienda di mobilità elettrica seduta al tavolo.

C’è comunque un modo in cui i Tour Operator seri possono anticipare la regolamentazione invece di limitarsi ad aspettarla: alzare loro stessi l’asticella. Il primo passo è il più ovvio — pretendere sempre un accompagnatore turistico abilitato al volante, verificare le abilitazioni prima di ogni collaborazione, non scendere mai a compromessi sulla legalità per non perdere un weekend affollato. Ma chi vuole davvero distinguersi può fare un passo oltre: inserire una guida turistica abilitata tra i passeggeri del golf car, oppure presente nei principali punti di sosta del tour, per l’illustrazione storico-artistica che l’accompagnatore, per legge, non può fornire. Il prodotto costa di più — un secondo professionista in squadra non è gratis, e il prezzo per il turista sale — ma diventa un’esperienza completa e inattaccabile, invece di restare nella zona grigia di un accompagnamento che sfiora, senza mai attraversarlo del tutto, il confine della guida. È esattamente il tipo di scelta commerciale che, ripetuta da abbastanza operatori, finisce per rendere la qualità lo standard e per isolare chi lavora al ribasso: non serve aspettare un decreto per farlo, può iniziare da un listino prezzi costruito bene.

Seggiolino di sicurezza per bambini installato correttamente in un minivan turistico

Un fronte collegato, meno raccontato ma più serio sul piano della sicurezza reale, riguarda proprio golf car, tuk-tuk e minivan turistici: il rispetto dell’articolo 172 del Codice della Strada sui sistemi di ritenuta per bambini. La norma non lascia margini di interpretazione per questi mezzi. A differenza di taxi e NCC — dove un bambino sotto 1,50 m può viaggiare senza seggiolino solo sul sedile posteriore e solo se accompagnato da un passeggero di almeno 16 anni — per golf car, tuk-tuk e minivan turistici non esiste alcuna eccezione: il seggiolino o rialzo omologato è sempre obbligatorio quando il mezzo è dotato di cinture di sicurezza, ed è il caso della maggior parte dei golf car, omologati come veicoli L6e o L7e. La multa va da 83 a 333 euro per ogni bambino non assicurato, con decurtazione di 5 punti patente, e ricade sempre sul conducente, anche se a bordo è presente un genitore. Alcune compagnie, per risparmiare tempo e costi, non forniscono seggiolini o rialzi ai propri driver: un rischio che il conducente si assume personalmente — fino, in caso di incidente, a una possibile contestazione per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) — e che espone il Tour Operator a corresponsabilità civile, sia contrattuale, come vettore (art. 1681 c.c.), sia extracontrattuale, per aver scelto — culpa in eligendo — un fornitore che ignora le norme di sicurezza (art. 2043 c.c.). Ne ho scritto la guida operativa completa, con la catena di responsabilità tra Tour Operator, accompagnatore e driver, in questo approfondimento sui seggiolini di sicurezza nei tour.

C’è poi un problema più silenzioso, che conosco da dentro il settore: alcuni Tour Operator scelgono i propri driver — soprattutto per trasferimenti e tour non strutturati — guardando solo al costo e alla disponibilità, senza verificare se abbiano il patentino di accompagnatore turistico o anche solo un briefing minimo su cosa possono e non possono raccontare ai clienti durante il tragitto. Un driver senza formazione che improvvisa spiegazioni storiche per farsi apprezzare dal gruppo espone sé stesso al rischio di sanzione per esercizio abusivo — ed espone il Tour Operator che lo ha ingaggiato a una contestazione ancora più pesante, quella da 5.000 a 15.000 euro prevista per le agenzie che si avvalgono di personale non abilitato. È un rischio che un Tour Operator serio elimina a monte, verificando le abilitazioni prima di affidare un gruppo a chiunque — non a valle, quando arriva il controllo.

Questo è il fenomeno che danneggia davvero il turista — che riceve informazioni non verificate da qualcuno senza alcuna responsabilità professionale, formazione certificata o assicurazione — e che danneggia il professionista abilitato, che si vede sottrarre clienti da chi non ha sostenuto un esame, non paga i contributi previdenziali sulla stessa base e non risponde delle informazioni che fornisce.

Ed è anche il fenomeno su cui, sulla carta, lo Stato ha deciso di intervenire con più decisione. Nel luglio 2026 il Ministero del Turismo, insieme ad ANCI e Federagit — la Federazione Guide Turistiche, Accompagnatori e Interpreti di Confesercenti — ha diffuso a tutti i Comuni italiani un promemoria operativo per l’applicazione della disciplina nazionale, con istruzioni precise alla Polizia Locale su come verificare l’iscrizione all’ENGT, anche tramite scansione del tesserino elettronico, e come coordinare i controlli nei luoghi della cultura e durante i tour organizzati.

Quando il controllo colpisce il bersaglio sbagliato

Controllo della <strong>Polizia Locale</strong> su un tesserino di guida turistica a Roma” class=”wp-image-3629″/></figure><p class=Qui arriva la parte più delicata, ed è giusto essere onesti sui limiti di quello che si può affermare con certezza.

Da agosto 2026 l’area del Parco Archeologico del Colosseo, dei Fori Imperiali e di Piazza Venezia è sottoposta, per ordinanza del Questore, a un dispositivo interforze rafforzato — Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale — nato principalmente per contrastare furti, risse e degrado nell’area. Dal 24 agosto la zona è stata classificata “zona rossa” a vigilanza potenziata fino a Natale. È un fatto documentato dai comunicati ufficiali della Questura di Roma, non un’opinione.

Non esiste, al momento in cui scrivo, un bollettino ufficiale che scorpori quanti accompagnatori turistici regolarmente abilitati siano stati fermati in questi controlli, né quanti di quei controlli si siano conclusi con una sanzione confermata anziché con un chiarimento sul posto. Quello che vedo io, ogni giorno, è diverso: nelle chat professionali che condivido con altri accompagnatori, guide e Tour Operator rimbalzano quotidianamente decine di segnalazioni di colleghi — e di irregolari — fermati durante un controllo, di cui molti sanzionati, per i motivi più vari, in primis l’accusa di “falsa guida”. È traffico di chat tra professionisti, non un dato censito da alcun ente, e lo tratto per quello che è: un segnale costante e coerente con il contesto di controlli intensificati appena descritto, non una statistica verificabile. Chi legge dovrebbe fare lo stesso.

Un confronto utile viene da Venezia, dove il Comune pubblica dati più granulari: dall’inizio della stagione turistica 2026, i controlli rafforzati in Piazza San Marco hanno portato alla sanzione di 46 persone tra guide e accompagnatori non in regola con il regolamento comunale — ma solo 5 di questi erano casi di totale assenza di abilitazione professionale. Gli altri riguardavano violazioni procedurali, come il mancato uso degli auricolari obbligatori sopra le 10 persone. È un dato reale, non estrapolabile automaticamente a Roma, ma illustra bene un principio che vale ovunque: il numero dei “sanzionati” in un comunicato stampa dice molto meno di quanto sembri, perché mescola l’abusivismo vero con irregolarità procedurali commesse da professionisti abilitati.

È esattamente questa mancanza di distinzione — tra chi lavora senza licenza e chi lavora con la licenza ma finisce comunque scambiato per un abusivo — il problema che la categoria chiede da mesi al Ministero di risolvere.

C’è poi un aspetto di cui si parla troppo poco, ed è il segnale che questo modo di controllare manda ai turisti stessi. Immagina di essere un vacanziere arrivato a Roma per rilassarti: hai prenotato mesi fa, online, un tour da un’agenzia con partita IVA, recensioni verificate, pagamento tracciato. Stai camminando spensierato dietro il tuo accompagnatore quando compaiono agenti in divisa che ti fermano, ti fanno domande in inglese approssimativo, ti chiedono di descrivere cosa ti è stato appena raccontato. La percezione, per chi non conosce la nostra normativa sulle professioni turistiche, è netta e istantanea: qui non è sicuro nemmeno un tour acquistato regolarmente. È esattamente il messaggio opposto a quello che una destinazione turistica dovrebbe dare, ed è tanto più stridente se si guarda contemporaneamente cosa succede a poche decine di metri. Perché mentre tutto questo accade a un professionista in regola, a un incrocio più in là il gioco delle tre carte — che è una truffa aggravata, punita dall’articolo 640 del Codice Penale — continua indisturbato con turisti che vengono raggirati a ogni giro; ai bordi delle stazioni finti tassisti abusivi negoziano tariffe fuori tabella su corse fantasma (nulla a che vedere con i tassisti e gli NCC regolari, che sono i primi a denunciare questo fenomeno); e improvvisati “autisti-guida” senza alcuna licenza si presentano al turista come accompagnatori, guide e vettori tutti insieme, senza alcun rispetto per i ruoli professionali che la legge distingue con precisione. È lì che il turista viene davvero danneggiato, non nel gruppo che sta seguendo un tour prenotato online da un’agenzia riconoscibile — e ogni ora impiegata a interrogare quest’ultimo è un’ora sottratta a chi opera davvero in modo predatorio. Il danno reputazionale, alla fine, è doppio: alla città, che appare al visitatore come un posto dove nemmeno la regolarità mette al riparo dai controlli mentre l’illegalità vera prospera sotto gli occhi di tutti; e alla credibilità stessa dell’attività di controllo, che perde efficacia proprio dove servirebbe di più.

Ho già raccontato nel dettaglio, in un pezzo dedicato a come gestire questi controlli, gli schemi che si ripetono più spesso — non solo a Roma: da Venezia a Firenze, da Milano alla Costiera Amalfitana, le zone dove i controlli sono storicamente più frequenti. Un braccio alzato verso un monumento scambiato per visita guidata. Il sistema di radioguida — standard professionale in tutto il mondo per comunicare con un gruppo senza alzare la voce — interpretato come prova di un illecito. E soprattutto la trappola linguistica: il turista straniero a cui viene chiesto “is she guiding you?” risponde “yes”, e l’agente verbalizza quella risposta come una confessione, senza essere un interprete qualificato e senza considerare che il verbo inglese “to guide” significa semplicemente accompagnare, mostrare la via. Sono esattamente le ragioni per cui, quando il ricorso viene presentato con la documentazione corretta — al Prefetto, gratuito ed entro 60 giorni, o al Giudice di Pace entro 30 — queste sanzioni vengono generalmente annullate: il verbale raramente specifica con la precisione richiesta dalla legge cosa sia stato detto, dove, e da chi eventualmente tradotto. Ne parlo più a fondo in questa guida alla difesa legale nei controlli.

Cosa chiede la categoria, con nome e cognome

Non è una richiesta generica di “meno controlli”. A luglio 2026 Federagit Confesercenti, attraverso la presidente Micol Caramello, ha scritto pubblicamente di sentirsi “inascoltata” dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi rispetto all’attenzione riservata a tour operator e compagnie crocieristiche, chiedendo un confronto urgente. Nei mesi precedenti, nell’incontro al MiTur sulla figura dell’accompagnatore turistico, Federagit aveva già messo sul tavolo una proposta precisa: una definizione nazionale chiara del ruolo dell’AT che lo distingua nettamente dalla guida, requisiti minimi uniformi (diploma di scuola secondaria, lingua straniera almeno B2, maggiore età, assenza di condanne penali), un elenco nazionale alimentato dalle Regioni per rendere i controlli più semplici — non più discrezionali — e norme transitorie che tutelino chi è già abilitato.

È una richiesta che, se accolta, risolverebbe esattamente il problema descritto sopra: dare alla Polizia Locale uno strumento univoco per riconoscere in due secondi un professionista abilitato, invece di lasciare la valutazione all’interpretazione sul campo di cosa sia “un’informazione generale” e cosa sia “una visita guidata strutturata”.

Federagit non è la sola voce in campo, ed è significativo che le altre convergano sullo stesso punto. Assoguide — l’associazione che riunisce guide turistiche, guide ambientali escursionistiche e accompagnatori turistici — ha partecipato l’8 giugno 2026 alla riunione urgente convocata dal Ministero proprio sulla disciplina dell’accompagnatore turistico, dichiarandosi favorevole a un intervento “rapido e pragmatico” anche se non esaustivo, piuttosto che perdere altro tempo rincorrendo un testo perfetto. AGILO (Associazione Nazionale Accompagnatori e Guide) chiede a sua volta un Elenco Unico Nazionale degli accompagnatori, specificando esplicitamente di trovarsi “in piena sintonia” con le altre sigle associative su questo punto. Anche ConfGuide, la Federazione Nazionale Guide Turistiche, conferma che il problema non è solo romano: la presidente nazionale Paola Balestra racconta che a Bologna l’abusivismo è diffuso in tutta l’area metropolitana da quando il turismo è esploso in città, che la categoria collabora con la polizia commerciale locale dal 2018, e che nonostante le sanzioni già comminate il fenomeno resiste.

Il fronte non riguarda solo guide e accompagnatori. Sul versante delle agenzie di viaggio e dei tour operator, Fiavet-Confcommercio ha accolto a luglio 2026 il lancio della Banca dati agenzie di viaggio e tour operator (Bdav) del Ministero del Turismo — uno strumento che assegna un codice identificativo nazionale solo alle agenzie in regola, da esporre obbligatoriamente in ogni comunicazione, pubblicità e presenza sui social. È, in sostanza, lo stesso principio che Federagit, Assoguide, AGILO e METUR chiedono ciascuno per il proprio segmento: un elenco unico e verificabile, non per punire chi sbaglia una volta, ma per rendere impossibile confondere chi è in regola con chi non lo è. Che sia la richiesta più condivisa dell’intero settore turistico italiano nel 2026 — al di là delle sigle, delle confederazioni di appartenenza e perfino delle rivalità storiche tra associazioni — dice più di qualunque comunicato preso singolarmente.

I tre motivi per cui la qualità, alla fine, si vede nei numeri

Al di là della battaglia normativa, c’è un punto che troppo spesso resta sullo sfondo: cosa significa, in pratica, affidarsi a un professionista abilitato invece che a chi si improvvisa.

1. Dietro un patentino c’è un investimento reale

Tesserino di abilitazione dell'accompagnatore turistico, simbolo della certificazione

Diventare accompagnatore turistico abilitato significa superare un esame regionale che richiede il possesso di un diploma di scuola superiore, la conoscenza certificata di almeno una lingua straniera, l’assenza di condanni penali e — nella maggior parte dei percorsi — mesi di studio su normativa turistica, geografia, storia dell’arte, primo soccorso, gestione delle emergenze e obblighi fiscali e previdenziali. Non è un corso pomeridiano: è una qualifica che si costruisce con tempo, soldi e verifiche formali, e che si mantiene con l’aggiornamento continuo, perché la normativa — lo abbiamo visto con la sentenza 196/2025 — cambia in continuazione. Chi ha superato quel percorso ne risponde anche penalmente e civilmente: un’informazione sbagliata, incompleta o data in ritardo non è solo un dettaglio, è una responsabilità professionale.

2. Un buon accompagnatore genera un indotto che il turista abusivo non genera

Accompagnatore turistico conduce un food tour in un mercato romano

Un tour organizzato bene, con un professionista puntuale, preparato e in regola, non produce solo una buona giornata: produce recensioni positive, ritorni, passaparola verso amici e familiari, prenotazioni dirette per il Tour Operator che lo ha ingaggiato. È esattamente l’indotto da 13,3 miliardi di euro di cui parlavamo all’inizio — un valore che si costruisce recensione dopo recensione, non con un cartello improvvisato fuori da una stazione della metropolitana. Il turista che viene ingannato da un finto tassista o da una guida abusiva senza assicurazione, al contrario, porta a casa un’esperienza negativa che danneggia la reputazione della destinazione nel suo complesso — non solo quella di chi lo ha imbrogliato.

3. La crescita del turismo italiano non è un caso, è un lavoro di categoria

Tour in e-bike guidato da un accompagnatore turistico vicino ai Fori Imperiali

I 23 milioni di arrivi a Roma nel 2025 e la crescita del 53,9% degli arrivi turistici italiani tra il 2000 e il 2017 non sono successi per caso: sono il risultato di decenni di investimento — pubblico e privato — in un’offerta turistica sempre più qualificata. Le guide turistiche e gli accompagnatori abilitati sono parte diretta di quella qualificazione, non un costo accessorio. Ridurre il tema al numero di multe elevate in un weekend d’agosto significa perdere di vista che stiamo parlando di uno dei settori più strategici dell’economia italiana, come ribadito dallo stesso Ministro Mazzi in audizione parlamentare a luglio 2026, preludio alla giornata “Il turismo è industria strategica” in programma il 27 settembre.

Turisti ringraziano l'accompagnatore turistico al termine del tour a Roma

Verso regole più intelligenti: cosa servirebbe davvero

Mettendo insieme i pezzi raccolti finora, la strada per uscire da questa situazione non passa né dal “meno controlli” né dal “tutti colpevoli fino a prova contraria”. Passa da tre cose molto concrete:

  • Una legge nazionale per l’accompagnatore turistico, analoga a quella già esistente per la guida, con un elenco unico consultabile in tempo reale dalle forze dell’ordine — esattamente quello che Federagit sta chiedendo al MiTur.
  • Linee guida operative uniformi per i controlli sul campo, che distinguano in modo netto — con esempi pratici, non solo principi generali — un’informazione geografica di transito da una visita guidata abusiva, riducendo la discrezionalità del singolo agente.
  • Un focus prioritario sui veri hotspot dell’abusivismo: i punti di intercettazione dei turisti fuori da stazioni, aeroporti e ingressi museali, dove operano da anni le reti di finti tassisti, bagarini e sedicenti guide — non le comitive già accompagnate da un professionista con il tesserino al collo.

Non sono richieste corporative: sono le stesse tre priorità che la crescita del turismo italiano, i numeri dell’indotto economico e il buon senso suggeriscono da soli.

Domande frequenti sull’abusivismo turistico a Roma

Il quadro normativo

Cosa dice la Legge 190/2023 sulla guida turistica?

La Legge 13 dicembre 2023, n. 190 disciplina per la prima volta a livello nazionale la professione di guida turistica, istituisce l’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT) e definisce le sanzioni contro l’abusivismo turistico, superando la precedente frammentazione delle leggi regionali.

Cos’è il Decreto Ministeriale 88/2024?

È il regolamento attuativo della Legge 190/2023 (Decreto 26 giugno 2024, n. 88, in vigore dal 13 luglio 2024), che disciplina requisiti d’accesso, esame di abilitazione e — agli articoli 24-27 — le modalità con cui i Comuni, tramite la Polizia Locale, effettuano i controlli contro l’abusivismo turistico e irrogano le sanzioni.

Qual è la differenza tra guida turistica e accompagnatore turistico?

La guida turistica ha competenza esclusiva sulle spiegazioni storico-artistiche dettagliate davanti a un bene culturale vincolato (museo, sito archeologico, monumento). L’accompagnatore turistico gestisce la logistica del viaggio e può fornire informazioni generali, geografiche e di orientamento negli spazi pubblici e nelle zone di transito, ma non può condurre una visita guidata strutturata: è proprio la confusione tra questi due ruoli ad alimentare buona parte delle contestazioni legate all’abusivismo turistico.

Un accompagnatore turistico può dare informazioni storiche ai turisti?

Sì, può fornire un inquadramento storico o geografico generale in spazi pubblici — ad esempio nominare un monumento e la sua epoca di costruzione — purché non assuma la forma di una spiegazione statica e dettagliata davanti al bene culturale, che resta competenza esclusiva della guida turistica abilitata.

L’accompagnatore turistico deve lavorare in silenzio per rispettare la legge?

No, ed è uno degli equivoci più diffusi su questo tema. Il lavoro dell’accompagnatore è fatto di comunicazione costante — logistica, sicurezza, gestione del gruppo, informazioni geografiche generali — perché è proprio questo il cuore della professione. Il confine di legge non riguarda il “parlare”, ma il tipo di spiegazione: ciò che l’accompagnatore non può fare è condurre la spiegazione statica e dettagliata di un bene culturale vincolato, competenza esclusiva della guida turistica.

Quali criteri distinguono un’informazione lecita da una visita guidata abusiva?

Contenuto, modalità, durata e contesto. Un’informazione geografica o logistica data camminando o a bordo di un mezzo in movimento è sempre lecita; una spiegazione storico-artistica strutturata, con il gruppo fermo e rivolto verso il bene culturale per un tempo prolungato, rientra invece nella competenza esclusiva della guida turistica abilitata — ed è proprio la combinazione di questi quattro fattori, non un singolo elemento isolato, a determinare se si tratti di abusivismo turistico.

Perché le guide turistiche preferiscono le visite brevi ai grandi siti invece dei tour di più giorni?

Perché in Italia le guide turistiche abilitate sono poche rispetto alla domanda — una carenza riconosciuta dallo stesso Ministero del Turismo come motivazione della riforma del 2023 e come fattore che favorisce l’abusivismo turistico — e la loro competenza esclusiva è definita proprio dalla spiegazione dettagliata in luoghi come musei e siti archeologici. In un mercato con domanda pressoché illimitata sui grandi attrattori come Colosseo e Vaticano, privilegiare gli ingressi puntuali è una scelta professionale razionale, non un’anomalia.

Cosa ha stabilito la Sentenza della Corte Costituzionale 196/2025?

Ha dichiarato incostituzionali le norme di una legge regionale toscana sulla figura dell’accompagnatore turistico, ribadendo che l’individuazione delle professioni spetta in via esclusiva allo Stato. La pronuncia ha portata potenzialmente nazionale e ha reso ancora più urgente una legge quadro statale sull’accompagnatore turistico, oggi assente.

Controlli, sanzioni e abusivismo reale

Quanto costa una multa per esercizio abusivo della professione di guida turistica?

Da 3.000 a 12.000 euro per chi esercita l’attività di guida turistica senza essere iscritto all’Elenco Nazionale (art. 12, L. 190/2023 e art. 24, DM 88/2024); da 5.000 a 15.000 euro per agenzie, tour operator o gestori di siti culturali che si avvalgono di personale non abilitato. Sono le sanzioni pensate contro l’abusivismo turistico vero, non contro chi lavora regolarmente in regola.

Chi controlla se una guida turistica o un accompagnatore sono abilitati?

Dal 2024 la funzione di vigilanza e accertamento spetta ai Comuni, che la esercitano tramite la Polizia Locale, anche in coordinamento con Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri nelle aree a maggiore afflusso turistico. Dal luglio 2026 un promemoria operativo nazionale, condiviso da Ministero del Turismo, ANCI e Federagit, indica di verificare l’iscrizione all’ENGT tramite scansione del tesserino elettronico.

Cosa succede se un accompagnatore turistico risponde a una domanda spontanea di un cliente?

Secondo il quadro normativo vigente, fornire un’informazione generale o geografica in uno spazio pubblico, senza fermarsi per una spiegazione strutturata davanti a un bene culturale, rientra nelle competenze legittime dell’accompagnatore turistico. Nella pratica dei controlli, però, la valutazione può dipendere dall’interpretazione sul campo: è uno dei punti più critici del sistema attuale, ed è al centro delle richieste di chiarezza operativa avanzate dalla categoria contro un’applicazione indistinta delle norme sull’abusivismo turistico.

Come riconoscere una guida turistica o un accompagnatore abusivo a Roma?

Un professionista abilitato è sempre in grado di esibire un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione o, per le guide turistiche, l’iscrizione all’ENGT verificabile dal Ministero del Turismo. Diffidare di offerte “free tour” senza tariffa dichiarata, di procacciatori fuori dalle stazioni della metropolitana o dagli ingressi museali, e di chi non può mostrare alcun documento di abilitazione: sono i casi in cui l’abusivismo turistico è più diffuso e meno controllato.

Un Tour Operator può far condurre un golf car a un accompagnatore turistico senza fare NCC abusivo?

Sì, a determinate condizioni. La Corte di Cassazione (Sezione II Civile, ordinanza n. 27218/2024) ha stabilito che quando il trasporto è parte di un vero pacchetto turistico venduto da un’agenzia di viaggio o Tour Operator regolarmente abilitato — non una semplice corsa rietichettata come “tour” — non si configura noleggio con conducente e non serve la licenza NCC. Contano però anche l’omologazione del veicolo per il trasporto persone e la patente adeguata del conducente: sono le condizioni che separano un’attività protetta da un caso di abusivismo turistico vero e proprio.

Cos’è METUR e cosa chiede per la mobilità elettrica turistica a Roma?

METUR (Mobilità Elettrica per il Turismo a Roma) è l’associazione nata nel 2026 che riunisce le agenzie regolari del comparto golf car — 14, secondo la stampa locale. Chiede alle istituzioni regole chiare e condivise invece di divieti calati dall’alto, standard assicurativi equivalenti a taxi e NCC, e include tra i propri requisiti l’impiego di accompagnatori turistici abilitati: un obiettivo che rispecchia da vicino quello che Federagit chiede per la categoria degli accompagnatori in generale.

Cosa si intende per “pacchetto turistico” secondo la legge italiana?

È la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici — trasporto, alloggio, noleggio veicoli o un altro servizio turistico — venduti insieme per lo stesso viaggio, secondo la definizione dell’art. 33 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), riscritta dal D.Lgs. 62/2018 in attuazione della direttiva UE 2015/2302. È proprio questa definizione a determinare, ad esempio, se un tour in golf car organizzato da un Tour Operator rientri nel trasporto turistico legittimo o rischi di configurarsi come noleggio con conducente abusivo.

Cosa fare se un accompagnatore turistico regolare riceve una multa che ritiene ingiusta?

Conviene chiedere sempre agli agenti di specificare per iscritto la condotta contestata e conservare ogni documentazione del tour (programma, orari, eventuali comunicazioni col Tour Operator). Vale anche sapere che la Polizia Locale non ha comunque il potere di ritirare il patentino sul posto — può solo segnalarlo all’ente che lo ha rilasciato — e che il ricorso si presenta al Prefetto (gratuito, entro 60 giorni) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni). Le sanzioni contestate a professionisti abilitati che conoscono bene i propri confini normativi e si avvalgono di un’associazione di categoria o di un legale generalmente vengono annullate o ridotte in sede di ricorso — ma è un percorso che richiede di conoscere le regole in anticipo, non di improvvisare la difesa sul posto. Su questo ho scritto una guida operativa più dettagliata, con il metodo che uso io stesso durante i controlli, in questo articolo sulla difesa legale dell’accompagnatore turistico.

Turismo, qualità ed economia

Quanto vale il turismo per l’economia di Roma?

Nel 2024 il turismo ha generato a Roma un indotto economico stimato in 13,3 miliardi di euro, più della somma di Venezia, Milano, Firenze e Napoli messe insieme, con un’occupazione nel comparto in crescita del 5,5% l’anno negli ultimi tre anni. Sono numeri che rendono ancora più evidente quanto sia dannoso, per l’intero settore, ogni forma di abusivismo turistico che ne intacca la reputazione.

Il turismo a Roma sta ancora crescendo nel 2026?

Il 2025 ha chiuso come anno record assoluto, con 22,9 milioni di arrivi (+3,42%) e 52,92 milioni di presenze (+2,87%) rispetto al precedente record del 2024, secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio. Il trend nazionale conferma la stessa direzione, con l’Istat che certifica un 2024 da record anche per l’Italia nel suo complesso.

Perché scegliere una guida o un accompagnatore turistico certificato invece di un’offerta più economica?

Perché dietro un patentino ci sono un esame superato, una responsabilità civile e professionale, e — nella maggior parte dei casi — un’assicurazione. Un’offerta “gratuita” o non tracciabile, tipica di molte forme di abusivismo turistico, non garantisce nulla di tutto questo: né l’accuratezza delle informazioni, né una tutela in caso di problemi durante il tour.

Il futuro della professione

Esiste una legge nazionale per l’accompagnatore turistico, come già c’è per la guida?

Non ancora. È il vuoto normativo più urgente del settore, ulteriormente evidenziato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 196/2025. Nel corso del 2026 il Ministero del Turismo ha avviato un confronto con Federagit e le altre associazioni di categoria proprio per colmarlo, ma una legge quadro nazionale non è ancora stata approvata.

Cosa chiede Federagit al Ministero del Turismo su questo tema?

Una definizione nazionale univoca dell’accompagnatore turistico distinta da quella della guida, requisiti minimi uniformi su tutto il territorio, un elenco nazionale consultabile dalle forze dell’ordine per rendere i controlli più rapidi e meno discrezionali, e norme transitorie per chi è già abilitato — proprio per evitare che i controlli contro l’abusivismo turistico continuino a colpire anche chi lavora in regola.

Anche altre associazioni chiedono una legge nazionale per l’accompagnatore turistico?

Sì, ed è un punto su cui convergono quasi tutte le sigle di settore. Oltre a Federagit, anche Assoguide, AGILO e ConfGuide hanno chiesto pubblicamente al Ministero del Turismo un intervento normativo nazionale nel corso del 2026, con la stessa richiesta di fondo: un elenco unico e verificabile per distinguere in tempo reale i professionisti abilitati dall’abusivismo turistico. Sul fronte delle agenzie di viaggio, Fiavet-Confcommercio ha sostenuto con lo stesso spirito la nuova banca dati nazionale (Bdav) del Ministero.

Come potrebbe cambiare la regolamentazione del turismo nei prossimi anni?

La direzione indicata dalle istituzioni — un elenco nazionale unico, controlli standardizzati, una definizione più netta tra le figure professionali — punta a rendere più semplice distinguere in tempo reale un professionista abilitato da chi opera in modo abusivo, riducendo sia il vero abusivismo turistico sia i controlli mal indirizzati verso chi è già in regola.


Le informazioni normative contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e riflettono il quadro giuridico e i dati disponibili al momento della pubblicazione (settembre 2026); la materia è in evoluzione — verificare sempre gli aggiornamenti presso il Ministero del Turismo e la propria Regione di competenza. Questo articolo non costituisce consulenza legale.

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